Avere un vicino che pulisce le scale del palazzo può generare una spesa per il condominio, ma non basta che il residente decida di sua iniziativa di fornire il servizio e presentare un conto agli altri proprietari. Secondo l'articolo 1424 del Codice Civile, i condomini sostengono le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per i servizi di interesse comune, in proporzione al valore delle rispettive quote. Se un residente inizia a pulire volontariamente senza deliberazione, contratto o autorizzazione, non acquisisce automaticamente il diritto di esigere una quota mensile.
Quando la pulizia viene effettuata senza autorizzazione, può applicarsi l'istituto della gestione di affari, previsto dall'articolo 464 del Codice Civile. In questi casi, il rimborso delle spese è ammissibile solo se l'operato corrisponde all'interesse e alla volontà del titolare dell'affare. Inoltre, la gestione di affari non dà diritto, di norma, a una remunerazione, salvo quando corrisponda all'esercizio dell'attività professionale del gestore, e anche in questo caso l'importo non può essere fissato unilateralmente.
La situazione cambia quando il servizio è stato validamente organizzato dal condominio, inserito in un preventivo approvato o stipulato dall'amministratore. L'articolo 1436 del Codice Civile attribuisce all'amministratore competenze per l'effettuazione di spese comuni e l'esazione della quota di ciascun condomino. Una deliberazione validamente approvata non dipende dal consenso individuale di ciascun proprietario per produrre effetti. Le spese sono generalmente ripartite in proporzione al valore di ciascuna quota, ma il regolamento può prevedere una distribuzione in parti uguali o in proporzione all'utilizzo.
Davanti a un addebito dubbio, il primo passo è consultare il verbale dove la spesa è stata approvata e chiedere chiarimenti sul preventivo, sulla stipulazione e sul criterio di ripartizione. L'addebito può essere contestato quando non esista una deliberazione, un contratto o un'autorizzazione valida, quando l'importo non corrisponda a quello approvato o quando il criterio di ripartizione violi le regole legali. Un semplice disaccordo sul fatto che sia un vicino a svolgere la pulizia non consente, di per sé, di rifiutare il pagamento di una spesa validamente assunta dal condominio.




