L'Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento sull'applicazione del principio della valutazione più favorevole all'Imposta Unica di Circolazione, attraverso la Circolare n. 40130/2026, pubblicata il 19 maggio. Questo orientamento permette ora ai contribuenti che hanno perso l'esenzione dell'IUC dopo una rivalutazione medica di chiedere il recupero dell'imposta pagata nei quattro anni precedenti, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.
Possono beneficiare di questa misura i contribuenti che avevano un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 60% e che, in una prima revisione, hanno visto tale valore scendere al di sotto di tale limite. Affinché il grado precedente più favorevole rimanga valido, il nuovo certificato deve riguardare la stessa patologia clinica che ha dato origine all'invalidità inizialmente riconosciuta. Se una seconda rivalutazione conferma un grado inferiore al 60%, il beneficio cessa di applicarsi alle liquidazioni successive.
L'esenzione rimane comunque subordinata alle condizioni previste dall'articolo 5 del Codice dell'IUC, inclusa la limitazione a un veicolo all'anno con un tetto massimo di 240 euro e, nel caso delle automobili della categoria B, il rispetto dei limiti di emissioni. La richiesta di revisione deve essere presentata ai sensi dell'articolo 78 della Legge Fiscale Generale, invocando un errore imputabile ai servizi, e il termine di quattro anni si calcola a partire da ogni liquidazione individuale.
I contribuenti interessati devono verificare se si trovavano davanti alla prima rivalutazione, se i certificati riguardano la stessa patologia, se è già avvenuta una seconda valutazione, le date delle liquidazioni, l'anniversario della registrazione e se il veicolo rispettava le rest




