In Portogallo, la risposta legale alle occupazioni illegali di immobili è stata rafforzata dalla Legge n. 67/2025, del 24 novembre, che ha modificato il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale. L'articolo 215 del Codice Penale punisce chi invade od occupa un immobile altrui con l'intenzione di esercitare diritti di proprietà, possesso, uso o servitù senza protezione legale, giudiziaria o amministrativa, con la reclusione fino a due anni o multa. Le pene si inaspriscono a tre anni quando c'è violenza, minaccia grave o quando l'immobile è destinato ad abitazione propria e permanente, e possono arrivare a quattro anni se l'agente agisce professionalmente o con intento di lucro.
Una delle principali modifiche permette al giudice, ai sensi dell'articolo 200, comma 8, del Codice di Procedura Penale, di ordinare la restituzione immediata dell'immobile al proprietario durante il processo, a condizione che esistano forti indizi della commissione del reato e della titolarità del querelante. Questa misura non è automatica e dipende dalla valutazione giudiziaria. Il procedimento penale per usurpazione dipende da querela, che può essere presentata in qualsiasi dipartimento di polizia (PSP o GNR) o presso la Procura della Repubblica, entro un termine generale di sei mesi dalla conoscenza dei fatti.
Il proprietario può inoltre ricorrere all'azione di rivendicazione prevista dall'articolo 1311 del Codice Civile o ai meccanismi di difesa del possesso, inclusa la restituzione provvisoria in situazioni di spoglio violento. L'azione diretta da parte del proprietario è eccezionale ed è limitata dall'articolo 336 del Codice Civile, richiedendo che non sia possibile ricorrere in tempo utile ai mezzi normali e che non ecceda il necessario. Minacce, aggressioni o iniziative al di fuori di questi limiti possono rendere responsabile lo stesso proprietario.
L'usucapione non deriva automaticamente dall'occupazione prolungata: richiede un possesso mantenuto per i termini legali e alle condizioni previste dagli articoli 1251 e 1287 del Codice Civile, che variano tra 15 e 20 anni a seconda del titolo, della registrazione e della buona o mala fede. Per la protezione, la GNR raccomanda precauzioni basiche come chiudere porte e finestre, evitare segni di assenza prolungata, non accumulare corrispondenza e cooperare con i




