Un lavoratore della Mercadona è stato licenziato dopo che l'azienda ha rilevato 7.685 accessi a siti non professionali attraverso il computer aziendale, in un periodo di soli 25 giorni, tra il 1° e il 25 febbraio 2025. Il dipendente, che lavorava in azienda dal maggio 2006, per un totale di circa 19 anni di anzianità, è stato inoltre colto a inviare almeno 30 messaggi personali attraverso l'account professionale e a inoltrare documentazione aziendale al suo indirizzo privato. Il caso si è svolto in Spagna e i tribunali hanno confermato il licenziamento disciplinare come legittimo.
Il Tribunale Superiore di Giustizia di Castiglia e León ha validato la decisione dell'azienda considerando che l'uso deliberato e persistente delle risorse aziendali per scopi personali rappresentava una violazione della buona fede contrattuale e della fiducia. La difesa del lavoratore ha tentato di contestare la lettura dei registri informatici, argomentando che diversi accessi erano ripetuti o generati automaticamente, ma il tribunale non ha accolto la modifica della materia di fatto. I giudici hanno sottolineato che l'assenza di danni economici diretti non eliminava la gravità della condotta.
Oltre agli accessi a Internet, il processo ha incluso una storia di precedenti richiami per commenti inappropriati, minacce a un collega, utilizzo del telefono cellulare durante l'orario lavorativo e abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Nel maggio 2025, già dopo il licenziamento, è stato anche dimostrato attraverso prove testimoniali che il lavoratore ha rivolto insulti e minacce a un altro collega. Il contratto collettivo della Mercadona vieta espressamente l'uso privato dei mezzi informatici e classifica queste infrazioni come molto gravi.
La decisione è stata presa alla luce dell'articolo 54 dello Statuto dei Lavoratori spagnolo, che ammette il licenziamento per inadempimento grave e colposo, inclusa la violazione della buona fede contrattuale, l'abuso di fiducia e le offese verbali o fisiche alle persone che lavorano nell'azienda. La sentenza è stata identificata come n. 1541/2026.




