Cambiare la serratura della propria casa non richiede, in linea di principio, l'autorizzazione del condominio quando l'intervento si limita al meccanismo privato, non interferisce con le parti comuni né compromette la sicurezza o altera l'aspetto dell'edificio. Secondo il Codice Civile, ogni condomino è proprietario esclusivo della propria unità immobiliare e comproprietario delle parti comuni, distinzione stabilita dall'articolo 1420. La sostituzione del cilindro, mantenendo la porta e il suo aspetto esterno, rientra normalmente nella gestione dell'accesso alla propria abitazione, e non esiste in queste norme un obbligo generale di richiedere l'autorizzazione all'assemblea.
Tuttavia, la situazione cambia quando si modifica la linea architettonica o l'aspetto estetico dell'edificio. Il comma 3 dell'articolo 1422 richiede l'autorizzazione preventiva dell'assemblea, approvata da una maggioranza rappresentativa di due terzi del valore totale dell'edificio. Una nuova porta, rivestimento o componente esterno deve essere valutato in base all'effetto che produce nell'insieme, e non è esonerato semplicemente perché si trova all'ingresso di un'abitazione privata.
La serratura che controlla l'ingresso collettivo dell'edificio appartiene a una realtà diversa da quella che serve un solo appartamento. L'articolo 1421 identifica come comuni gli ingressi, i vestiboli, le scale e i corridoi di uso o passaggio comune a due o più condomini. L'articolo 1430 attribuisce l'amministrazione delle parti comuni all'assemblea e all'amministratore, quindi un residente non deve sostituire unilateralmente la serratura comune come se fosse sua, né impedire l'accesso agli altri.
Nell'ambito delle sue competenze, l'amministratore può occuparsi della manutenzione degli accessi comuni e attuare le decisioni approvate. Nelle situazioni di urgenza, l'amministratore agisce e convoca immediatamente un'assemblea straordinaria per ratificare quanto fatto. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, l'articolo 1427 permette a qualsiasi condomino di prendere l'iniziativa di effettuare riparazioni indispensabili e urgenti nelle parti comuni, eccezione che non copre una modifica effettuata solo per preferenza personale. Quando vi sia una deliberazione dell'assemblea




