Il Tribunale generale dell'Unione europea ha respinto mercoledì un'azione intentata dalla Global Legal Action Network (GLAN) e dalla Climate Action Network Europe (CAN Europe), che intendevano obbligare la Commissione europea a rivedere i limiti annuali di emissioni assegnati agli Stati membri entro il 2030. Le due organizzazioni ambientaliste considerano che la politica climatica europea non è sufficiently ambiziosa per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.
La contestazione riguardava le cosiddette "assegnazioni annuali di emissioni", ovvero i limiti che determinano quanto può emettere ciascuno Stato membro in settori come i trasporti stradali, gli edifici, l'agricoltura e i rifiuti. La Commissione ha stabilito queste quote per il 2023-2030 sulla base delle regole europee vigenti. L'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro la fine del decennio, rispetto ai livelli del 1990, è al centro della disputa, con le organizzazioni ambientaliste che difendono una riduzione di almeno il 65%.
Il Tribunale ha deciso che la Commissione non può riscrivere obiettivi che sono stati decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Secondo la sentenza nel procedimento T-120/24, le organizzazioni non stavano contestando un errore della Commissione nel modo in cui ha calcolato le quote, ma gli stessi obiettivi climatici che il legislatore europeo aveva approvato. Se la Commissione potesse modificare tali obiettivi attraverso una revisione interna, di fatto potrebbe modificare decisioni prese dal Parlamento e dal Consiglio.
Il Tribunale non ha dichiarato che l'obiettivo di riduzione del 55% è sufficiente per raggiungere l'Accordo di Parigi, né che la politica climatica europea sia sulla buona strada. La decisione è una sconfitta per la strategia giuridica delle organizzazioni ambientaliste, ma non rappresenta una validazione giudiziaria dell'ambizione climatica dell'UE. La Commissione può solo applicare la legislazione approvata dalle istituzioni europee; se gli obiettivi devono essere modificati, tale cambiamento dovrà avvenire attraverso il processo legislativo europeo.




