Il Codice dei Contratti Pubblici subisce una revisione profonda a partire dal 1° ottobre, la più significativa dal 2017, con 154 articoli modificati, 34 nuovi e 8 abrogati. Il Governo presenta questa riforma come sburocratizzante, con particolare attenzione all'aumento sostanziale delle soglie di contrattazione pubblica.
Nelle opere di costruzione, l'affidamento diretto sale da 30.000 a 150.000 euro e la consultazione preventiva da 150.000 a un milione di euro. Nell'acquisto di beni e servizi, l'affidamento diretto passa da 20.000 a 75.000 euro e la consultazione preventiva da 75.000 a 130.000 euro. In pratica, il concorso pubblico per le opere cessa di essere necessario per la generalità dei piccoli e medi comuni.
La riforma porta misure positive riconosciute dall'autore, come l'eliminazione delle dichiarazioni che servivano solo a escludere offerte per vizi di forma, la creazione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie con una commissione di conciliazione, e l'obbligo per l'Amministrazione di utilizzare i documenti che già possiede. Tuttavia, vengono sollevate preoccupazioni sul nuovo regime di flessibilizzazione che consente alle entità aggiudicatrici di disapplicare norme giuridiche mediante un proprio giudizio di utilità, senza un rafforzamento proporzionale dei meccanismi di controllo.
L'autore mette in guardia sul fatto che scompare la sanzione che impediva di partecipare alle gare per un anno a chi avesse un histórico di inadempimento grave, in un provvedimento che concede tanta libertà nella scelta di chi si invita. Conclude che il Codice è passato dal decidere al permettere, e che il successo della riforma dipenderà da ogni entità che abbia o meno i mezzi per pianificare correttamente, sottolineando che solo tra tre o quattro anni, quando le opere saranno concluse, sarà possibile valutare i risultati. L'articolo è di Fábio Amorim, avvocato e maestro in Diritto Amministrativo.




