L'Istituto della Vigna e del Vino (IVV) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto le nuove regole per i vini con Denominazione di Origem «Alentejo» e Indicazione Geografica «Alentejano», a seguito delle deliberazioni del Consiglio Generale della Commissione Vitivinicola Regionale Alentejana.
Tra le principali modifiche figura la creazione di criteri specifici per le denominazioni «Vigneti Vecchi» e «Vigneti Vecchi Secolari». Per i «Vigneti Vecchi», almeno il 75% delle viti deve avere 35 o più anni. Per i «Vigneti Vecchi Secolari», l'anno di impianto deve essere uguale o precedente al 1931. Le rese massime sono stabilite in 5.000 chilogrammi per ettaro per la DO «Alentejo» e 7.500 chilogrammi per ettaro per la IG «Alentejano».
La sotto-regione di Portalegre non ha più la limitazione dei 700 metri di altitudine, eliminando questa barriera dalla delimitazione produttiva. Il Vinho de Talha può inoltre essere ora utilizzato anche nella IG «Alentejano», oltre che nella DO «Alentejo», a condizione che siano rispettate condizioni specifiche, come la fermentazione in anfore tradizionali alentejane e la permanenza del vino nelle stesse fino ad almeno l'11 novembre dell'anno della vendemmia. È inoltre vietato l'addolcimento, le pratiche di aumento del tenore di zuccheri o alcol e l'utilizzo di legno durante l'elaborazione.




